Governance · Trasparenza

Policy generale per le partnership.

Le regole che proteggono l’indipendenza scientifica, la reputazione e la missione della Fondazione in ogni collaborazione.

Versione 1.0 · 22 settembre 2026

Collaborazioni chiare, responsabilità separate.

La policy si applica a partnership scientifiche, formative, tecnologiche, istituzionali e territoriali. Integra Statuto, regolamenti, deliberazioni e singoli contratti; in caso di contrasto prevalgono la legge, lo Statuto e l’accordo approvato.

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01

Ambito e distinzione dei rapporti

La partnership sviluppa attività scientifiche, formative, tecnologiche, istituzionali o territoriali condivise. La sponsorizzazione finanzia attività in cambio di prestazioni promozionali definite. La donazione è una liberalità senza controprestazione. Ogni rapporto segue un percorso e un contratto distinti.

02

Criteri di ammissibilità

La Fondazione valuta identità, reputazione, liceità e coerenza del proponente; qualità e utilità della proposta; sostenibilità organizzativa ed economica; rischi scientifici, etici e reputazionali; conflitti di interesse e compatibilità con Statuto e missione.

03

Valutazione e approvazione

La manifestazione di interesse non vincola la Fondazione. La collaborazione nasce solo dopo istruttoria, eventuale due diligence, delibera dell’organo competente e sottoscrizione di un accordo scritto che definisca attività, tempi, corrispettivi, risultati attesi, comunicazione e responsabilità.

04

Indipendenza scientifica

Il partner non acquisisce diritti sulla governance, sulla nomina degli esperti, sulla scelta dei relatori, sui metodi, sui risultati o sulle conclusioni. La Fondazione mantiene autonomia di giudizio e può rifiutare contenuti, claim o iniziative non coerenti con evidenze, finalità statutarie o regole etiche.

05

Conflitti di interesse

Proponenti, amministratori, consulenti ed esperti dichiarano interessi economici, professionali o personali rilevanti e li aggiornano durante il progetto. Chi si trova in conflitto non partecipa alla valutazione o alla deliberazione, secondo Statuto, regolamenti e legge applicabile.

06

Marchio e comunicazione

Nome, logo e qualifiche della Fondazione possono essere usati solo previa autorizzazione scritta, per finalità, canali e durata determinati. L’autorizzazione è revocabile. Sono vietate formule come «certificato», «approvato» o «validato dalla Fondazione» se non previste da uno specifico protocollo formalmente deliberato.

07

Dati e riservatezza

Ogni progetto applica minimizzazione, limitazione delle finalità, sicurezza e corretta attribuzione dei ruoli privacy. La Fondazione non riceve dati sanitari identificabili salvo necessità documentata, base giuridica adeguata, misure di protezione e specifico accordo.

08

Condizioni economiche

Contributi e corrispettivi devono essere congrui, tracciabili e collegati ad attività documentabili. La Fondazione non percepisce commissioni sulle vendite del partner. Il trattamento fiscale non è garantito dalla Fondazione ed è verificato dalle parti con i rispettivi consulenti.

09

Responsabilità e limiti

La collaborazione non trasferisce alla Fondazione responsabilità cliniche, tecniche, produttive, costruttive o commerciali del partner. Pareri e attività scientifiche non sostituiscono certificazioni di legge, autorizzazioni, collaudi, valutazioni mediche individuali o obblighi del produttore e del professionista.

10

Monitoraggio, sospensione e chiusura

La Fondazione verifica attività, comunicazioni e uso del marchio. Può chiedere correzioni, sospendere la collaborazione o risolvere l’accordo in caso di violazioni, informazioni non veritiere, conflitti non dichiarati, danno reputazionale o sopravvenuta incompatibilità con la missione.

Principio conclusivo

Nessun contributo economico può acquistare autorevolezza scientifica.

Ogni riconoscimento, valutazione o risultato deve derivare da un’attività effettiva, documentata e indipendente.